IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l'art. 31 del D.L. 25.06.2008, n.112;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno 26 giugno 2008, n.8, concernente: "Nuove disposizioni in materia di carta d'Identità",
Visto l'art. 3 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza apporvato con R.D. 18 giugno 1931, n, 773 e successive modificazioni,
Vistro lo statuto comunale;
RENDE NOTO
1. L'art. 31 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, entrato immediatamente in vigore, ha elevato da 5 a 10 anni la validità temporale della Carta d'Identità.
2. Per la Carta di Identità in formato cartaceo:
- in caso di primo rilascio sarà apposta automaticamente la scadenza decennale:
- nel caso di carta che compie la scadenza quinquennale a fare data dal 26 giugno 2008, sarà dato corso alla convalida per gli ulteriori 5 anni, apponendo, sul documento originario, la seguente apostilla:
"Validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/06/2008, n. 112 fino al ..."
Per l'apposizione della apostilla non è necessaria la presenza dell'interessato. Il documento potrà essere presentato all'ufficio comunale anche da persona terza.
L'adempimento è assicurato a vista.