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Attività di acconciatore ed estetista |
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L’attività di acconciatore, di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente. |
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| Non possono essere subordinate: |
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al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività |
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al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale |
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Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
L’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività
Contestualmente all’effettivo inizio dell’attività deve essere data
comunicazione al Comune.
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