Attività di acconciatore ed estetista  
 
  L’attività di acconciatore, di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.  
Non possono essere subordinate:
al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività
al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale
Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

L’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività

Contestualmente all’effettivo inizio dell’attività deve essere data comunicazione al Comune.
 
 
 
 
 
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