Come Fare:
È una comunicazione che deve essere fatta da chiunque cede in uso esclusivo a qualsiasi titolo (es. vendita, affitto, uso gratuito, donazione, comodato, ecc.), per un periodo di tempo superiore ad un mese, un fabbricato o una parte di esso.
L’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 12 del Decreto legge 59/78, con l’entrata in vigore dell’art. 5 del dl 70/2011 e dell’art. 2 del DL 79/2012 è stata sostanzialmente assorbito dalla registrazione dei contratti riferiti all’immobile (vendita , locazione ecc.)
La legge lascia intatto l’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui “venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso”
Il D.L. 79/2012 dispone inoltre che resti in vigore, anche per i contratti per i quali è dovuta la registrazione, un analogo obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. sull’immigrazione), quando ad occupare l’immobile sia un cittadino di stati non appartenenti all’Unione europea.
Tale comunicazione, se ancora dovuta, deve essere effettuata dal proprietario dell’immobile o legale rappresentante in caso di società, entro 48 ore dal momento in cui viene dato in uso l’immobile (se la scadenza delle 48 ore coincide con un giorno festivo – domenica e festivi infrasettimanali – il termine è prorogato al giorno seguente, non festivo).
La presentazione deve avvenire mediante consegna dell’apposito modulo presso l'Ufficio Protocollo nel cui comune risulta l’immobile. La comunicazione può essere effettuata anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite e-mail all'indirizzo info@comune.castagnito.cn.it ovvero tramite PEC a comune.castagnito.cn@legalmail.it.
Dove Rivolgersi:
Servizio Polizia municipale (vedi dettaglio e orario di apertura)
Riferimenti Normativi:
Art. 12 del D. L. 21.03.1978 n. 29, convertito in legge 18.05.1978 n. 191
Documenti allegati:
Comunicazione ospitalità o cessione alloggio a cittadino straniero (27,71 KB)