COMUNE DI CASTAGNITO
PROVINCIA DI CUNEO
- UFFICIO TECNICO
Prot. n. 690 del 27.11.2020 ORDINANZA N. 18/2020
Oggetto: “Disciplina della combustione del materiale vegetale e di potatura”.
Proroga termine divieto.
IL SINDACO
Premesso che la Regione Piemonte con L.R. 04/10/2018, n. 15, all’art. 10, comma 2,
(Legge quadro in materia di incendi boschivi) ha disposto: “E’ vietato l’abbruciamento
di materiale vegetale di cui all’articolo 182, comma 6 bis del D.L.vo 3 aprile 2006, n.
152 – Norme in materia ambientale – su tutto il territorio regionale, nel periodo
compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo dell’anno successivo”;
Preso atto che la Regione Piemonte con l’art. 1, comma 1, della L.R. 3/2020 ha inserito
il comma 1 bis all’art. 16 della L.R. 1/2019 “Riordino delle norme in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale”, disponendo: “Il divieto di abbruciamento di materiale
vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo,
di cui all’art. 10, comma 2 della L.R. 15/2018 (Norme di attuazione della L. 353/2000 –
Legge quadro in materia di incendi boschivi), può essere derogato, limitatamente
all’abbruciamento dei residui culturali, per un massimo di trenta giorni, anche non
consecutivi, per i comuni montani e per un massimo di quindici gironi, anche non
consecutivi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci con propria
ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all’art.182, comma 6 bis del
D.L.vo 152/2006 (Norme in materia ambientale);
Dato atto che necessita garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento
delle ramaglie risultanti dalla potatura al fine di evitare rischi per l’ambiente, per
l’innesto e la propagazione di incendi e per la diffusione di fitopatologie;
Considerato che lasciare sul suolo importanti quantità di residui agricoli, potrebbe
provocare, in caso di forti piogge, il trascinamento degli stessi, provocando ostruzioni
nelle scioline e nei corsi d’acqua, diminuendone la capacità di deflusso con
conseguenze negative sull’assetto idrogeologico del territorio;
Ritenuto necessario prorogare ulteriormente la deroga al divieto imposto dalle L.R.
3/2020 e L.R. 1/2019, in considerazione del fatto che l’economia agricola insediata sul
territorio comunale è costituita per gran parte da silvicoltura ed attività forestali, che
necessitano di pulizia come la raccolta del fogliame a terra, e che fra le altre attività
colturali rientra la potatura periodica delle varie piante da frutto ed ornamentali, che
generano la produzione di ramaglie che costituiscono residui agricoli;
Preso atto che alla data odierna non vige sul territorio regionale lo stato di massima
pericolosità per gli incendi boschivi;
Vista la L.R. 15/2018;
Vista la L.R. 3/2020
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 152/2006;
DISPONE
Per le ragioni meglio precisate in premessa, la proroga fino al 10.12.2020 del
termine dell’inizio del divieto di combustione del materiale vegetale e di potatura,
in attuazione all’art. 1, comma 1, L.R. 3/2020, che consente la combustione, sul
luogo di produzione, dei soli residui vegetali e di potatura, provenienti da attività
agricola, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell’ambiente:
• Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi in
assenza di vento;
• Nel caso che in seguito all’accensione di fuochi, sopravvenga vento o altre
condizioni di pericolosità per la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà
essere immediatamente spento;
• Durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve
essere assicurata costante vigilanza;
• La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella
presente ordinanza è sempre vietata;
• La combustione è vietata, durante il periodo in cui sia dichiarato dalla Regione
Piemonte lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
• Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od
Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.
La violazione delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte
salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze
causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente
normativa o da specifiche norme regolamentari, è punita con l’applicazione della
sanzione da € 25,00 ad € 500,00, così come previsto dall’art. 7/bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, con applicazione della disciplina sanzionatoria di cui alla legge
689/81.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 241/90, si averte che, contro la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della L.
1034/71 al TAR del Piemonte, entro 60 gironi dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 199/71, entro 120 giorni dalla sua
pubblicazione.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito
informatico dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009
(www.comune.castagnito.cn.it) e viene trasmessa alla Regione carabinieri Forestale
“Piemonte” – Gruppo di ALBA (CN)
Dalla Residenza Municipale, lì 27.11.2020
I L S I N D A C O
Dott. Carlo PORRO
(firmato digitalmente)